
Negli Appalti Integrati il progetto esecutivo è redatto dopo l’aggiudicazione? L’Anac, nell’ambito dei pareri di precontenzioso, è stata investita, per un parere riguardante un Appalto Integrato e formalmente per dei presupposti applicativi della norma in tema di aggiudicazioni. Un Comune, infatti, ha richiesto, in una procedura di gara, la legittimità della richiesta di presentazione, in seno all’offerta tecnica, della redazione del progetto esecutivo dei lavori. In particolare, detto comune, evidenziava la liceità di tale richiesta in fase di gara, visto anche il parere di una pronuncia del Consiglio di Stato, ove sarebbe stato affermato il principio secondo il quale, in caso di appalto integrato, il progetto esecutivo da presentare in sede di gara, a cura dell’offerente, sulla base del progetto redatto dall’Amministrazione e posto a base di gara. Esso, costituirebbe nient’altro che l’elaborato finalizzato alla valutazione, in sede di gara, dell’offerta tecnica presentata dai concorrenti, ma non esaurisce, né sostituisce o anticipa, affatto, e indebitamente, l’attività di progettazione posta a carico del futuro aggiudicatario, che diversamente. dovrà invece essere sviluppata a seguito dell’aggiudicazione e della stipula del contratto in un completo progetto esecutivo.
Come evidenziato dall’Anac, nel suo parere, nell’articolo 44 del decreto legislativo 36/2023, quando si parla di “Appalto integrato”, si stabilisce che “Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto, abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato…Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici, devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento, con soggetti qualificati per la progettazione…L’offerta dell’Appalto Integrato, è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta ha ad oggetto, sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori”. Per cui, come conclude l’Anac, la richiesta di presentazione in seno all’offerta tecnica, del progetto esecutivo, non è conforme alla normativa di riferimento e ai principi del risultato, dell’accesso al mercato e del divieto di opera professionale gratuita come definiti dagli artt. 1, 3 e 8 del Decreto Legislativo 36/2023. Per cui, la stazione appaltante, è tenuta ad annullare in autotutela la procedura di gara in oggetto, evitando, in sede di nuova pubblicazione del bando di gara, di richiedere la presentazione del suddetto progetto esecutivo, in sede di offerta tecnica.
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