
Ricordiamo che il comma 18 dell’art 35 del D. Lgs 50/2016 e smi, prevede che sul contratto di appalto viene calcolato un importo a titolo di anticipazione che è pari al 20% che la Stazione Appaltante deve corrispondere entro 15 giorni all’Impresa Appaltatrice. Lo stesso comma prevede che, l’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria o bancaria o assicurativa, quantizzata appunto nell’importo del 20% contrattuale, ma aumentata dell’importo relativo agli interessi legali previsti sulla suddetta somma per il periodo cronologico di recupero della detta anticipazione. Si ricorda altresì che, quando si parla di anticipazione del 20%, la stessa deve considerarsi senza l’iva poiché la stessa non è un corrispettivo contrattuale ma soltanto un onere fiscale accessorio.
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