
Non è competenza esclusiva degli ingegneri, la richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio del bacino di accumulo artificiale, a scapito della competenza dei dottori agronomi.
E’ quanto ribadisce la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con la sentenza n° 792 del 21.6.18 in tema di competenze professionali.
I fatti sono i seguenti: un dottore agronomo, r ricevuto l’incarico professionale per la redazione di elaborati tecnici per la richiesta di’esercizio di un bacino di accumulo artificiale, ed una volta inviata la richiesta , il Servizio Territoriale richiedeva in riscontro ..” una perizia giurata a firma di un ingegnere e di un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali” e cosi anche per la documentazione da allegare. Per cui il ricorrente professionista richiedeva per l’anzidetta nota regionale, l’annullamento della stessa, vista la violazione dell’art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 3/1976, come sostituito dall’art. 2 L. n.152/1992, che attribuisce ai dottori agronomi al competenza anche per le pratiche di autorizzazione sopradescritta.
La decisione: “Tuttavia, va rilevato – sotto un primo profilo – che (come si è avuto occasione di affermare in casi simili: cfr. T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, 22 dicembre 2014, n. 1101; nonché, Cons. St., n. 3816/2015; n. 1738/2014) non sussiste, in relazione a tali attività di progettazione, una competenza esclusiva degli ingegneri o architetti, trattandosi di interventi connotati dalla valorizzazione agraria delle aree in questione. Si è richiamato, sul punto, in linea generale, anche il risalente principio affermato dal Consiglio di Stato secondo cui laddove non sussista una competenza esclusiva attribuita dalla relativa legge professionale agli ingegneri e architetti per l’intervento da realizzare, e sussista, invece, la competenza – ancorché non in via esclusiva – dei dottori agronomi e dei dottori forestali, «deve concludersi che la materia (…) è certamente di competenza, seppure non esclusiva (…) di tale categoria di professionisti abilitati all’esercizio delle attività di cui all’art. 2 della L. 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche, i quali, per avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione ed essere iscritti al relativo albo a norma dell’art. 3 della L. ult. cit., dimostrino il possesso di un elevato grado d’esperienza specialistica in materia» (Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 33)”.
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