E’ poco conosciuta la norma, infatti in genere quando si parla di subappalti è scontato che per la categoria prevalente, il massimo importo subappaltabile è quello pari al 30% dell’importo contrattuale.
Tale nuova norma è stata introdotta dal D.L. 70/2011 convertito in legge 106/2011 (Decreto Sviluppo) che è andato a variare l’art.122 del D. Lgs 163/06 al comma 7.
Esso, in breve, fa riferimento a tutti quei lavori in cui il Responsabile del Procedimento, può affidare, nel rispetto della parità di trattamento, di proporzionalità o trasparenza, ovvero ai sensi dell’art 57 c.6 del D Lgs 163/06 (individuazione degli operatori economici e relativa procedura richiesta di offerta).
Per tali lavori, che potranno essere di importo > 500.000 euro con almeno dieci concorrenti oppure lavori di importo < 500.000 euro con almeno 5 operatori economici.
Pertanto per tali lavori affidati, con procedura negoziata e quindi nelle modalità suddette l’importo subappaltabile della categoria prevalente è soltanto del 20%.
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