Solo 10 giorni utili, dalla richiesta della Stazione Appaltante, per comprovare il possesso dei requisiti…..
Dalla Sentenza del Consiglio di Stato del 25/02/2014 n. 10, una precisazione importante riguardante la comprova di quanto dichiarato in fase di gara per il possesso dei requisiti.
In particolare l’argomento riguarda quanto indicato dall’articolo 48 del D. Lgs 163/2006 che dice : “Le stazioni appaltanti prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito”.
Inoltre “quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria”
Al comma 2 invece, “La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione”
A tal riguardo, la suddetta sentenza, indica, in particolare, che il termine di 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante, per la consegna dei documenti che dimostrino il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è un termine perentorio.
Infatti come conferma la sentenza: ” L’articolo, 48, comma secondo, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l’aggiudicatario e il concorrente che lo segue in graduatoria, non compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi del comma primo del medesimo articolo, devono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, di cui al comma primo, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta inoltrata a tale fine dalle stazioni appaltanti”
Pertanto la sanzione dell’esclusione di un’impresa da una procedura di gara ( motivazione del contendere) diventa legittima e motivata qualora non ottemperi a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante nei tempi dovuti