giovedì, Ottobre 10, 2024

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: NOVITA’ le commissioni di gara come saranno nominate?

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L’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs 19.4.2016 n° 50, deve essere gestito ed aggiornato dall’ANAC.
Per cui per i soggetti dotati dei seguenti requisiti:
• compatibilità
• moralità,
• comprovata competenza e professionalità nello specifico settore;
potranno essere iscritti in detto Albo, e spetterà all’Anac indicare i criteri e le modalità per l’iscrizione allo stesso.
Con l’art. 77 del D.Lgs 19.4.2016 n° 50, si disciplinano le caratteristiche delle commissioni giudicatrici e i requisiti di compatibilità dei commissari di gara.
Nel frattempo che vengano individuati ed  indicati i criteri di cui sopra, la commissione giudicatrice continuerà ad essere nominata dalla stazione appaltante, ispirandosi a principi di competenza e trasparenza.
Per l’ offerta economicamente più vantaggiosa, aggiudicata con il miglior rapporto qualità/prezzo, è prevista la nomina di una commissione giudicatrice, mentre nel caso di una gara da aggiudicare mediante il criterio del prezzo, (e non vi sono offerte tecniche), la valutazione delle offerte può essere svolta direttamente dal RUP.
La commissione giudicatrice è composta da 3 o 5 membri, come indicato dal comma 2, dell’art. 77 del D.Lgs 19.4.2016 n° 50, e per contenere i tempi e i costi derivanti dal ricorso a una commissione di gara composta da soggetti esterni alla stazione appaltante, è previsto che ciascun commissario possa lavorare a distanza con procedure telematiche.
Per cui, la scelta dei commissari di gara, avviene attingendo all’Albo gestito dall’ANAC, se gli appalti sono di importo superiore alle soglie comunitarie.
Ai sensi del comma 3 dell’art.77 del D.Lgs 19.4.2016 n° 50, la stazione appaltante, può nominare i componenti interni per gli appalti sotto soglia o di ridotta complessità, ma tale opportunità riguarda solo alcuni componenti ma non dell’intera commissione di gara.
E’ altresì opportuno che le stazioni appaltanti limitino il ricorso a tale facoltà, nel caso di appalti di lavoro di importo superiore a determinate soglie, ad esempio ad 1 milione ovvero, è opportuno limitare la facoltà di nomina di commissari interni quando per precedenti aggiudicazioni vi siano stati fenomeni degenerativi.

Ma quali sono le funzioni delle commissioni giudicatrici
Ai sensi del comma 1 dell’art.77 del D.Lgs 19.4.2016 n° 50,  sono indicati i compiti della commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.
Invece per:
la fase riguardante il controllo dei tempi per la presentazione delle offerte;
la fase riguardante il controllo delle dichiarazioni;
la fase riguardante il controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali;
la fase riguardante l’eventuale ricorso al soccorso istruttorio;

Sono tutte di competenza della stazione appaltante e quindi al RUP
La commissione giudicatrice, invece, valuta le offerte tecniche ed economiche ed in particolare:
• opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante;
• valuta il contenuto dell’offerta secondo i criteri motivazionali;
• verifica la congruità delle offerte;

La commissione giudicatrice, e quindi tutti i commissari, devono possedere i seguenti requisiti fondamentali:
• requisiti di moralità;
• requisiti di compatibilità
e inoltre:
• i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
• i commissari non possono essere nominati se nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto;
• i commissari non possono essere nominati coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Per cui i commissari  devono dichiarare:
• l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione riguardante i suddetti punti.

Ma quali possono essere i soggetti che possono svolgere il ruolo di componenti delle commissioni giudicatrici?
Essi possono essere:

• professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione in albi professionali, che contemplino un’attività (non marginale) relativa al settore di riferimento, con comprovata esperienza nello stesso, testimoniata dall’attività svolta con continuità o dal numero di incarichi ricevuti;
• docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nell’area di competenza ;
• pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, iscritti a un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore specifico dell’Albo per cui si chiede di essere iscritti o, in assenza dell’iscrizione o dell’abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).

La comunicazione di iscrizione all’Albo dell’Ana,c dovrebbe pervenire dagli ordini professionali, dalle università e dalle amministrazioni di appartenenza e comunicando l’elenco dei candidati idonei.
Gli esperti devono presentare la propria candidatura:
• all’ordine di appartenenza;
• all’ università;
• all’ amministrazione di appartenenza;

Inoltre l’esperto deve:
• dichiarando, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti di onorabilità individuati nel regolamento;
• comprovare il possesso degli ulteriori elementi richiesti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento, dall’ordine, università o amministrazione di appartenenza per la certificazione della professionalità ed esperienza;

L’ordine, l’università o l’amministrazione, verifica la documentazione prodotta dai candidati ed inviano la domanda di iscrizione per gli stessi.

L’ANAC, ricevute le comunicazioni, controllata la correttezza formale degli invii, procede alla predisposizione dell’Albo, facendo anche controlli a campione a supporto della veridicità della documentazione inviata e predispongono l’elenco definitivo.

Inoltre per la selezione dei commissari abbiamo che ai sensi del comma dell’art.77 del D.Lgs 19.4.2016 n° 50 stabilisce:

• la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
• l’ANAC ha cinque giorni di tempo per inviare la lista dei candidati;
• la stazione appaltante procede con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati;
• i sorteggiati devono pronunciarsi in merito all’accettazione dell’incarico e all’inesistenza di cause di incompatibilità
La stazione appaltante invia la richiesta all’Autorità, in essa indica il numero di componenti da nominare e il numero di candidati che ritiene opportuno compongano la lista.
L’Autorità procede alla selezione del numero dei candidati richiesto, con sistemi informatizzati che garantiscano l’aleatorietà della scelta;
Per la selezione vengono posti vincoli che garantiscano:
• la corrispondenza tra oggetto della gara e settore di riferimento;
• la rotazione degli esperti;
• vietare la scelta tra i soggetti appartenenti alla medesima amministrazione.
La stazione appaltante, una volta definita la commissione giudicatrice, comunica all’ANAC l’elenco dei commissari di gara.
Le stazioni appaltanti, una volta ricevuto l’elenco dei candidati, procedono al sorteggio pubblico, con procedure che garantiscano almeno la piena conoscenza della data del sorteggio e delle modalità di svolgimento dello stesso da parte di tutti i concorrenti.
La stazione appaltante deve pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

Leggi o scarica Il Decreto Legislativo n°50 del 2016 ed anche gli ALLEGATI al D.Lgs 50-2016

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