martedì, Settembre 10, 2024

SPECIALE CODICE DEGLI APPALTI: NOVITA’ – Il subappalto non è più in diritto dell’appaltatore ma è rimesso alla scelta discrezionale dell’ente appaltante.

Bagger

 

 

 

 

 

 

 

 

Novità importante per quanto concerne i subappalti.

Il Nuovo Codice degli Appalti afferma all’articolo 105 che i soggetti affidatari dei contratti regolati da detto codice, di norma eseguono in proprio le opere o i lavori di edilizia edilizia o di lavori pubblici, i servizi, le forniture compresi nel contratto.

Si può ricorrere all’istituto del subappalto, a patto che :

  • La facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori;
  • Ne sia indicata sia la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto.
  • Inoltre, l’articolo 105 conferma che nei casi suddetti, sono subappaltabili tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano.
  • Altra novità è che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
  • Rimane però fondamentale che all’atto dell’offerta, siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare.

Ulteriore novità è che nell’ambito dell’articolo 105 del Nuovo Codice degli Appalti non è previsto in alcuna parte il limite del 30% previsto per la categoria prevalente ovvero per le categorie specialistiche.

SE VUOI SAPERNE DI PIU’ LEGGI .Subappalti e subcontratti pubblici

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