martedì, Dicembre 10, 2024

SPECIALE REVISIONE CODICE DEGLI APPALTI: per i subappalti occorrerà indicare in fase di gara almeno tre nominativi.

Mezzi pesanti in galleria

 

 

 

Nell’ambito del Disegno di Legge in esame alla Camera dei Deputati e già approvato dal Senato riguardante “ Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” , particolare attenzione è posta all’istituto del subappalto .

Vediamo come varierà: sarà obbligo del concorrente già in fase di gara indicare esplicitamente le parti di lavoro che intende subappaltare nonché una terna di nominativi per ogni tipologia di lavori indicata.

Fondamentale è l’obbligo di dimostrazione per i subappaltatori che non vi siano cause di esclusione ed eventualmente di sostituire gli stessi, qualora si rilevassero cause di esclusione a seguito di verifiche. Inoltre è fondamentale la clausola che prevederebbe la possibilità del pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante al subappaltatore in caso di inadempimento dell’appaltatore.

Detto provvedimento potrebbe snellire la burocrazia dei pagamenti, nonché fornire certezza dei pagamenti stessi ai subappaltatori e snellire il lavoro dei tribunali per cause riguardanti mancati pagamenti dei subappaltatori.

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