In questa sezione, tratteremo in più puntate, le principali novità introdotte dal primo decreto correttivo, pubblicato sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 con l’acronimo di decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
In questa ventitreesima puntata, valuteremo le novità introdotte Art. 80. (Motivi di esclusione) del D Lgs 50/2016, nel quale sono stati introdotti i seguenti commi a chiarimento di alcune definzioni riportate nel testo del D. Legislativo suddetto.
Sono stati inseriti nuovi contenuti, mediante un nuovo comma 5 f) bis, e la riscrizione parziale del comma 10 di cui Vi riportiamo il testo :
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
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