Vediamo alcune novità introdotte dallo statuto delle imprese, contenuto nella legge 180/2011 dell’11 novembre 2011.
Lo Statuto delle Imprese nasce dalla politica europea finalizzata allo sviluppo e crescita delle medie e piccole imprese.
Particolare attenzione nel suddetto Statuto è stato dato alle medie e piccole imprese che lavorano nell’ambito dei lavori pubblici, per le quali sono state inserite norme atte a favorirle per l’accesso al mercato ed ai processi di lavorazione.
Vediamo le varie novità contenute nello Statuto delle Imprese promulgato con Legge 180/2011 con il titolo “Modifiche all’articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163”che riporta la seguente novità.
All’articolo 12 si evidenzia:
- la possibilità di affidare direttamente mediante gara informale con la partecipazione di 5 soggetti, gli incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza fino ad un importo massimo di euro 125.000 (per le amministrazioni centrale dello stato) e di euro 193.000 per tutte le altre stazioni appaltanti.
All’articolo 13 della Legge 180/2011 con il titolo “Disciplina degli appalti pubblici” sono riportate tutte le innovazioni di seguito elencate:
- l’obbligo per le stazioni appaltanti ed i soggetti aggiudicatari di suddividere il contratto in più lotti nonché di facilitare l’accesso al mercato degli appalti anche attraverso le forme di associazione tra imprese, le associazioni temporanee e le reti d’imprese.
- rendere sicuro il subappalto mediante la corresponsione diretta del pagamento dei lavori direttamente dall’ente appaltante al subappaltatore, evitando pericoli legati al mancato pagamento del subappaltatore. Il pagamento dovrà avvenire da parte della stazione appaltante mediante bonifico bancario, riportanti le motivazioni del pagamento e deve avvenire, cronoligacamente, nello stato di avanzamento in cui sono stati realizzati i lavori.
- introdurre, per la realizzazione di grossi appalti, il coinvolgimento di micro, piccole e medie imprese residenti nelle regioni e nei territori dove sono localizzati gli interventi.
- in tema di semplificazione amministrativa, è stata introdotta la possibilità di certificare le idoneità tecniche relative all’imprese ed è stato altresì introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di richiedere alle imprese documentazione amministrativa già in possesso delle stesse.
- che vengano richieste alle sole imprese di dimensioni micro, piccole e medie, aggiudicatarie, la documentazione probatoria dei propri requisiti, e solo nei casi in cui le stesse non siano in grado di comprovare il possesso, scattino le sanzioni previste dalla Legge 246/2005, nonché la sospensione della partecipazione alle gare per almeno un anno.
- è fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazione appaltanti, agli enti aggiudicatori, ai soggetti aggiudicatari, di richiedere alle imprese requisiti sproporzionati rispetto ai beni oggetto del contratto di appalto.
All’articolo 15 della Legge 180/2011 con il titolo “Contratti di fornitura con posa in opera” opera un’importante variazione alla gestione degli appalti pubblici, in tema di fornitura in opera che va a modificare anche il codice degli appalti in particolare all’art. 118 dello stesso.
In particolare:
- si evidenzia che anche per i subcontratti di forniture con posa in opera, da pagarsi nell’ambito dello stato di avanzamento nel quale sono stati forniti, vale la regola dell’art. 118 c3 del D. Lgs 163/06. Cosìla StazioneAppaltanteprovvederà a scrivere nei bandi di gara la possibilità che provveda a corrispondere direttamente all’impresa che ha realizzato la fornitura in opera di materiali. Entro 20 giorni l’appaltatore dovrà provvedere all’invio delle fatture quietanzate riguardanti tali lavorazioni alla stazione appaltante e qualora l’appaltatore non trasmette tali fatture quietanzate dell’impresa fornitrice in opera, la stazione appaltante procede alla sospensione del successivo pagamento a favore degli affidatari.