Lo svincolo dell’80% (con un incremento del5%) della garanzia di buona esecuzione, è stata introdotta dall’articolo 33 quater della Legge 221/2012.
In particolare, tale comma, ha modificato il comma 3 dell’articolo 113 del Codice dei Contratti D. Lgs 163/06, il quale prevedeva che la garanzia fideiussoria prestata dall’Impresa Appaltatrice, inerente un importo pari al 10% dell’importo contrattuale, poteva essere svincolata nel limite massimo del 75% dell’importo globale garantito.
Tale svincolo, avviene in modo automatico e graduale, mediante la consegna dell’appaltatore al garante dei vari stati di avanzamento dei lavori.
Ebbene il suddetto articolo 33 quater, ha portato tale quota svincolabile della polizza fideiussoria all’80% dell’importo prestato come garanzia fideiussoria.
Ricordiamo che il successivo 20% dell’importo globale è svincolabile dopo il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
L a modifica interviene per tutti i bandi pubblicati in fase successiva all’entrata in vigore della Legge, ai contratti stipulati dopo la suddetta data, mentre per le procedure senza pubblicazione del bando, per quegli inviti il cui invio è successivo a detta data.