
Ma cosa succede se il FVOE non è consultabile? E’ questo il quesito posto da una Stazione Appaltante, che in particolare chiedeva su come supplire alla piattaforma non funzionante del Fascicolo Virtuale delle Opere Pubbliche, visto che la stessa la stazione appaltante è autorizzata a disporre comunque l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 99 del Codice Appalti, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’aggiudicatario che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione. Infatti la piataforma, potrebbe avere problema informatico del sistema che ne impedisce temporaneamente la fruizione. Per cui come fare per procedere con le verifiche di rito? Il Servizio Giuridico del MIT ha dato il suo parere mediante il codice 3464 datato 3.6.2025: Con la stessa, ha evidenziato come, al persistere di una problematica tecnica legittima la stazione appaltante ad agire ai sensi del comma 3. bis dell’art. 99. I certificati non verificabili attraverso il FVOE dovranno essere richiesti attraverso le modalità previste dal soggetto emittente la certificazione, sul punto si rimanda all’art. 12 della Delibera Anac n° 262 del 20 giugno 2023
Di seguito il testo del comma 3 bis dell’articolo 99
3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell’articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato L’affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall’offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per L’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.
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