mercoledì, Giugno 25, 2025

REVISIONE PREZZI: come funziona con i subappaltatori?

revisione prezzi

L’articolo 8 delle Disposizioni generali, del correttivo degli appalti, Decreto Legislativo n° 209 del 31.12.2024 dal titolo “ Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31.3.2024 . Lo stesso come detto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale„ n. 305 del 31 dicembre 2024 – Serie generale, è dedicato ai contratti di subappalto ed ai sub contratti nonché alle clausole riguardanti la revisione prezzi. In particolare, il comma1, evidenzia come per i contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 119, comma 2, si attivano come previsto anche all’articolo 60 del Decreto Legislativo 36/2023, i presupposti per la revione prezzi, ovvero superata l’alea contrattuale del 3%, è riconosciuto al 90 % dell’importo calcolato come adeguamento prezzi, e del relativo importo, ma non solo, visto che per l’applicazione della norma, l’appaltatore diventa il primo responsabile. Per i contratti nei quali, le prestazioni del subappaltatore, sono pagate direttamente dalla Stazione Appaltante, sarà quest’ultima a determinare le somme da liquidare a titolo revisionale. Diversamente, l’appaltatore, provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi, secondo quanto previsto dal già detto articolo 60.

Di seguito riportiamo l’articolo 8 delle Disposizioni generali del correttivo degli appalti

  1. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all’articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato. L’appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all’articolo 119, comma 2-bis.
  2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all’articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l’articolo 5. Negli altri casi l’appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.

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