Con la Sentenza della Cassazione 20214 del 21.8.2017, detta Corte ha condannato un’impresa appaltatrice per danni a un’opera edilizia, eseguita in modo non corretto.
Secondo detta Sentenza, le regole dell’arte non possono essere violate, per eseguire un progetto non congruo, visto che le stesse regole sono il patrimonio dell’Impresa.
La procedura, nei casi in cui l’Impresa Appaltatrice, si trovi di fronte alla redazione di progetti non congrui, è quella che avvisi con nota scritta rispettivamente:
• Il Committente;
• Il Progettista;
• Il Direttore dei Lavori.
Infatti, ai sensi del comma 2, dell’articolo 1176 del Codice civile, che dice che: “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata” per cui l’appaltatore è tenuto alla realizzazione dell’opera a perfetta regola d’arte, con la dovuta diligenza ed utilizzando qualsiasi mezzo ed energia, al fine di dare i lavori eseguiti secondo la regola dell’arte. Inoltre l’Impresa Appaltatrice risponde in prima persona di eventuali danni o negligenze, compresa la mancata comunicazione di eventuali carenze o errori progettuali.
Come prevede la giurisprudenza corrente, l’impresa Appaltatrice non risponde di eventuali errori, solo qualora pur avendo avvisato il committente questi (sentenza della Cassazione n° 12995/2006) gli chieda di eseguire lo stesso i lavori come previsto e senza possibilità di iniziativa o critica.
Per cui, spetta all’Impresa Appaltatrice sia evidenziare degli errori, sia verificare il progetto affinchè lo stesso sia scevro da problematiche tecniche. Non è possibile, per detti errori invocare eventuali disposizioni errate del Direttore dei Lavori, poiché la stessa Impresa è tenuta a correggere eventuali errori rifacendosi alle Norme Tecniche , ne può invocare errori del progettista o del committente.




