martedì, Settembre 10, 2024

IMPRESE APPALTATRICI: i pagamenti in acconto sono suscettibili di interessi di mora.

appalto

I pagamenti in acconto negli appalti, in genere sono regolati in funzione del raggiungimento di un importo prefissato, da raggiungere contabilizzando i lavori al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute.

Talvolta, I pagamenti in acconto possono essere regolati in maniera temporale, ad esempio l’emissione del sal ogni due mesi o altro, per cui in tal caso, indipendentemente dagli importi, Vi è l’emissione del sal secondo quanto cronologicamente stabilito.

Diversamente, Il pagamento dell’importo del certificato riportato nello stato di avanzamento dei lavori, deve essere liquidato dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso.

L’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. prevede che , in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all’Appaltatore dei lavori gli interessi, legali e moratori.

Rimane la facoltà, sia che siano trascorsi i richiamati termini contrattuali o, sia nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, dell’Appaltatore di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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