L’art. 33 “Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale” del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha introdotto l’art. 186-bis al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificando l’art. 38, comma 1, lettera a) del Codice e riconoscendo il concordato preventivo con continuità aziendale.
In particolare la determinazione dell’Anac n°5 del 2015, riguarda la partecipazione alle gare di appalto delle Imprese, distinguendo “tra le imprese che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non abbiano ancora ottenuto il decreto di ammissione e le imprese chi risultino invece già ammesse al predetto concordato. In entrambi i casi, come è noto, a precise condizioni indicate dal richiamato art. 186-bis, è consentita la partecipazione dell’impresa alla gara d’appalto”.
La determinazione suddetta inoltre fa una netta distinzione tra :
- Concordato preventivo ordinario – concordato preventivo “con continuità aziendale”
- Concordato preventivo “in bianco”.
Ma è il caso di leggere l’intera Determinazione allegata
Leggi o scarica la Determinazione Anac n°5 del 2015