Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe sono state ripristinate, seppur temporaneamente, le regole previgenti alla data del 30 ottobre 2013.
Ricordiamo, infatti che con DPR 30.10.2013, aveva accolto l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte riguardante l’articolo 109, comma 2, l’articolo 107 comma 2; Allegato A, articolo 85, commi 1 e 2.
Tale deroga introdotta dal Decreto Milleproroghe è valida fino alla data del 30.9.2014, pertanto i suddetti commi ed articoli continueranno ad avere efficacia fino alla suddetta data.
Per cui, per l’esecuzione dei lavori specialistici si dovrà ricorrere al subappalto, ovvero all’Ati se si è in fase di gara, come attualmente previsto dalla vigente normativa, per cui (almeno temporaneamente) tali lavorazioni non potranno essere direttamente eseguite dall’impresa in possesso della qualifificazione nella sola categoria generale prevalente dell’appalto.
Pertanto il legislatore avrà tempo fino a detta data per poter regolamentare la questione dell’abolizione delle categorie specialistiche per quanto concerne gli appalti pubblici.
In breve ribadiamo quanto previsto in merito dall’articolo 3 del decreto legge 151 del 30.12.2013(Decreto Milleproroghe):
“Art. 3 Misure in materia di infrastrutture e trasporti
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonche’ le conseguenti modifiche all’Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti”
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