Con il Dpr 30 ottobre 2013, è stato in parte accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI – Associazione imprese generali ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri per l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed in particolare delle seguenti disposizioni in parte qua: articolo 109, comma 2, articolo 107, comma 2; Allegato A, articolo 79, commi 17, 19 e 20; articolo 85, commi 1 e 2; articolo 86, comma 1, articolo 83, comma 4, articolo 357, comma 12; articolo 92, comma 2.
Attraverso il suddetto Dpr , è stata accolta l’impugnazione dei soli seguenti articoli e commi:
- articolo 109, comma 2 (in relazione all’allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie») che prevedeva:
“Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, relative a:
a) categorie di opere generali individuate nell’allegato A;
b) categorie di opere specializzate individuate nell’allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria.
Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, per le categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento”;
Per cui l’annullamento comporta:
L’impresa che risulterà aggiudicataria potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni, evitando di doverle subappaltare ad un’impresa qualificata anche se superspecialistica.
Decade, inoltre, l’obbligo per il concorrente di doversi associare in Ati verticale, qualora non fosse in possesso della qualificazione per le categorie superspecialistiche ievidenziate nei bandi di gara.
articolo 107 comma 2 che prevede:
“2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all’articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A con l’acronimo OG o OS qui riportato:
a) OG 11 – impianti tecnologici;
b) OG 12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
c) OS 2-A – superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
d) OS 2-B – beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
e) OS 3 – impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
f) OS 4 – impianti elettromeccanici trasportatori;
g) OS 5 – impianti pneumatici e antintrusione;
h) OS 8 – opere di impermeabilizzazione;
i) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;
l) OS 12-A – barriere stradali di sicurezza;
m) OS 13 – strutture prefabbricate in cemento armato;
n) OS 14 – impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
o) OS 18-A – componenti strutturali in acciaio;
p) OS 18-B – componenti per facciate continue;
q) OS 20-A – rilevamenti topografici;
r) OS 20-B – indagini geognostiche;
s) OS 21 – opere strutturali speciali;
t) OS 22 – impianti di potabilizzazione e depurazione;
u) OS 25 – scavi archeologici;
v) OS 27 – impianti per la trazione elettrica;
z) OS 28 – impianti termici e di condizionamento;
aa) OS 29 – armamento ferroviario;
bb) OS 30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
cc) OS 34 – sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità”
Per cui l’annullamento comporta:
La cancellazione del suddetto elenco per le opere a contenuto specialistico e pertanto ribadisce il concetto dell’esecuzione diretta da parte del contraente di tutte le opere superspecialistiche
- articolo 85, commi 1 e 2 che prevede:
“1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui
all’allegato A; l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
b) l’impresa affidataria può utilizzare:
1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui all’articolo 170, comma 1, per l’intero importo;
2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all’allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento”;
Per cui l’annullamento comporta:
L’appaltatore utilizzerà ai fini della propria qualificazione tutto l’importo della categoria prevalente, compresi anche i lavori dati in subappalto nell’ambito del 30%.
E’ stata invece respinta l’impugnazione dell’art. 86, commi 1, dell’art. 83, comma 4, dell’art. 79, commi 17, 19 e 20 e dell’art. 92, comma 2; dichiarato improcedibile con riferimento all’impugnazione dell’art. 357, comma 12, e agli allegati B e B1.
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