In particolare è stabilito dalla norma che i certificati di esecuzione lavori riguardanti le categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del Dpr 34/2000, nonché della categoria Os2 rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, sono utilizzabili per la qualificazione nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del regolamento (Dpr 207/2010).
Su richiesta della Soa o dell’Impresa Appaltatrice sono rilasciati, dalle Stazioni Appaltanti, i certificati di esecuzione dei lavori nella categoria OS12 per lavori inerenti a barriere paramassi, fermaneve o simili, per la qualificazione nella categoria OS12 B di cui all’allegato A del regolamento (Dpr 207/2010), e la certificazione nella OS 12-A per la rimanente quota se presente.
Per i certificati di esecuzione per la categoria OS18 riguardanti lavori effettuati in parte o in tutto a facciate continue, essi su richiesta della Soa o dell’Impresa Appaltatrice sono riemessi nella categoria OS18B del regolamento (Dpr 207/2010) mentre sarà rilasciato in OS18A per la quota rimanente qualora ci sia.
Per i certificati di esecuzione per la categoria OS21 che siano riguardanti i lavori effettuati in parte o in tutto per l’esecuzione di indagini geognostiche tali certificati su richiesta della Soa o dell’Impresa Appaltatrice sono riemessi nella categoria OS20B di cui all‘allegato A del regolamento (Dpr 207/2010) mentre sarà rilasciato in OS 21 per la quota rimanente qualora ci sia.
Per i certificati di esecuzione per la categoria OS2 riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario sono riemessi nella categoria OS2B di cui all’allegato A del regolamento (Dpr 207/2010) mentre sarà rilasciato in OS2A per la quota rimanente qualora ci sia.