mercoledì, Giugno 7, 2023

COME FARE PER…….: evidenziare la manodopera non ribassabile nelle gare di lavori.

bauarbeiter

 

 

 

 

La non ribassabilità delle spese relative al costo del personale (valutata sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore) e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è quanto introdotto dalla legge 12 luglio2011 n°106 (definito decreto sviluppo)

Tale principio va ad aggiornare ed integrare l’articolo 81 (Criteri per la scelta dell’offerta migliore) del Codice degli Appalti  che parla di aggiudicazione delle Stazioni Appaltanti.

Però non è chiaro in che modo va attuata tale norma, vista la delicatezza del problema, si immagini alla redazione dei giustificativi di gara per un’impresa che ha offerto il prezzo più basso in una gara, e vista l’attuale incertezza.

In tema di non ribassabilità, un esempio attuale potrebbe essere quello degli oneri della sicurezza che negli appalti di lavori pubblici sono: non ribassabili ed evidenziati nel quadro di spesa del progetto.

Probabilmente, visto che la legge prevede la non ammissibilità di giustificazioni inerenti i costi del lavoro, per produrre dei giustificativi di gara è il caso di scorporare nelle analisi prezzi tutti i costi relativi alla manodopera.

Per poter fare questo, logica vuole, che gli stessi siano già stati computati in fase di redazione del progetto, prevedendo un’aliquota fissa, non ribassabile.

La metodologia per ricavare la manodopera nei progetti potrebbe essere che nei computi metrici si vada ad estrapolare l’incidenza della manodopera, operazione che attualmente già viene fatta, ma a detta incidenza deve essere anche depurata delle spese generali 15% e degli utili d’impresa del 10%.

Il problema potrebbe però poi porsi per quei prezzari che non indicano la percentuale di manodopera inserita nei singoli prezzi.

Per cui il progetto si compone nel quadro di spesa dei seguenti elementi:

Lavori a base d’asta

Oneri per la Costi della Manodopera (non ribassabili come sopra calcolati),

Oneri per la Sicurezza.

Pertanto nell’ambito dei giustificativi da produrre da parte dell’appaltatore, rimarrero le voci: Forniture Materiali,

 Trasporti,

 Noleggi Macchinari (nolo a freddo),

Altre Voci,

Spese Generali;

Utile d’Impresa.

Rimane il problema legato all’utilizzo in fase di progettazione e per la redazione del computo metrico, dell’utilizzo di un prezzario che non permetta di scindere i costi della manodopera.

In questo caso, forse, potrebbero venire incontro le tabelle di incidenza della manodopera, che erano utilizzate per la redazione della Revisione dei Prezzi contrattuali, riportate nel Decreto Ministeriale 11 Dicembre 1978.

Queste riportano, in virtù della tipologia di lavoro, la squadra tipo di operai con la relativa incidenza per cui  ad esempio se progettiamo delle opere d’arte attinenti ad opere stradali, detta tabella ci indica che l’incidenza della manodopera è del 30% e di come è comporta la squadra tipo.

Con tali elementi si potrebbe redigere un sommario calcolo dell’importo della manodopera.

Quanto detto dovrebbe già essere riportato nei progetti i cui bandi sono in essere dal 13 luglio 2011 in poi.

Speriamo di approfondire ulteriormente l’argomento a seguito di norme e circolari chiarificatrici.

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