I punti fondamentali per la regolamentazione dell’erogazione dell’anticipazione sono:
La norma sarà valida dal 22.8.13 (data di entrata in vigore della Legge) fino al 31.12.2014.
Riguarderà tutte le gare bandite successivamente al 22.8.13;
- Tale anticipazione sarà compensata sui pagamenti effettuati nel primo anno contabile dell’appalto, mentre se la stessa sarà erogata nell’ultimo trimestre sarà contabilmente compensata a partire dal primo mese dell’anno successivo.
- E’ fondamentale, per le Stazioni Appaltanti, dare evidenza dell’erogazione dell’anticipazione, nelle condizioni di gara, al fine di portarne a conoscenza i concorrenti per la definizione della loro offerta.
Dal punto di vista procedurale è importante evidenziare che:
- L’anticipazione va pagata dalla Stazione Appaltante entro 15 giorni dall’inizio dei lavori;
- Il mancato rispetto di tale termine comporta la corresponsione di interessi ai sensi del codice civile;
- L’appaltatore decade da tale diritto qualora l’esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali, per cui deve restituire l’anticipazione con i relativi interessi legali a partire dal momento del’erogazione.
- L’Appaltatore deve costituire una fidejussione ai sensi di legge per l’importo oggetto di anticipazione, incrementato del relativo interesse al tassio legale fino al totale recupero delle somme anticipate
- L’importo di anticipazione viene recuperato durante l’anno contabile mediante trattenuta sui certificati di pagamenti inerenti