L’articolo 140 comma 1 del D.Lgs 163/06 inerente le cause di risoluzione contrattuale e lo scorrimento della graduatoria di gara, in alternativa all’indizione di una nuova gara per l’affidamento dei lavori, si è ulteriormente arricchito.
Difatti, mediante il comma 6 dell’art.44 del DL 201/2011, sono aumentate le cause di recesso dal contratto di appalto (aggiornando appunto il suddetto art 140 c1del 163/06), per cui oltre allo stato di fallimento sono state aggiunte le cause di stato in “messa di liquidazione” e di “concordato preventivo”.
Tale norma era già stata aggiornata da quanto previsto dal D.L.70/2011 che aveva previsto ulteriori cause per reati accertati, come possono essere le frodi o anche la violazione delle norme inerenti la sicurezza del lavoro o per l’eventuale decadenza dell’attestazione Soa a seguito di irregolarità gravi nell’esecuzione degli.