Dopo aver individuato, la scorsa settimana, le cause di esclusione dalle gare, ovvero le irregolarità essenziali che sono sanabili per le quali è le prevista l’esclusione dalla procedura di gara, questa settimana passiamo ad analizzare le “Irregolarità essenziali che sono sanabili”.
Esse sono quelle irregolarità riscontrate nella redazione delle dichiarazioni di gara dei concorrenti, che possono incidere sui requisiti di ordine generale, ovvero su alcune mancate indicazioni.
Esse sono indicate ne Decreto Legge n° 90/2014 e chiarite dall’Anac nella determinazione dell’Anac che riguarda i criteri in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nuova disciplina del soccorso istruttorio) dove si evidenzia una suddivisione tra le “Carenze ed irregolarità non sanabili”, le “ Irregolarità essenziali sanabili”, le “ irregolarità non essenziali” in attuazione del Decreto Legge 90/2014 sul concetto di “soccorso istruttorio”, un vero e proprio terremoto nelle gare di Appalto.
A questo punto vediamo quali sono le “Irregolarità essenziali sanabili”:
- Mancata indicazione, sulle buste interne, degli elementi essenziali per l’identificazione del concorrente ed il suo indirizzo o anche della gara stessa;
- Mancata indicazione nelle dichiarazioni di domicilio e numero di fax o indirizzo Pec ove ricevere le comunicazioni;
- Mancata indicazione nelle dichiarazioni del contenuto stesso;
- Irregolarità inerenti l’avvalimento;
- La mancata indicazione delle lavorazioni che si vogliono subappaltare, non riguardanti categorie a qualificazione obbligatorie;