In fase di gara si deve indicare il nome del subappaltatore per le categorie cosidette obbligatorie ma subappaltabili. E’ quanto determinato in una sentenza del Consiglio di Stato la n° 1224/2014,
Si parla di quelle categorie indicate nei bandi di gara come scorporabili, la cui qualificazione, se non in possesso del concorrente, può essere acquisita facendo ricorso ad una dichiarazione di subappalto che ha lo scopo (palese) di qualificare l’impresa concorrente.
La questione è capire se di tali imprese subappaltatrici vanno chiaramente indicate con il loro nominativo per poterne verificare la relativa qualificazione o meno?
La sentenza del Consiglio di Stato la n° 1224/2014, è stata promulgata a seguito di un ricorso di un’impresa concorrente che, avendo partecipato ad una gara d’appalto, ed essendo arrivata nei primi posti aveva rilevato cjhe l’impresa risultata vincitrice, erano priva di alcune qualificazioni occorrenti per concorrere alla gara (obbligatorie ma sub-appaltabili), e aveva reso la dichiarazione di subappalto, ma senza indicare le relative ditte.
Secondo la suddetta Sentenza” conformemente ai principi applicabili al caso di specie e secondo quanto previsto dall’art. 118, co. 2 d.lgs. n. 163/2006 e dal bando di gara, i concorrenti alla procedura in discorso avrebbero dovuto qualificarsi mediante il subappalto necessario all’atto di presentazione dell’offerta” per cui la Stazione Appaltante “avrebbe dovuto escludere dalla procedura di gara tutti gli offerenti che a tale momento non risultavano compiutamente qualificati nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, mediante indicazione nominativa dei subappaltatori”.