Non sempre le esclusioni dalle procedure di affidamento sono legittime……..
Infatti, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 46 del D. Lgs 163/06 (Codice degli Appalti) introdotto dall’art 4 comma 2 lett d) del DL 70/2011 le Stazioni Appaltanti possono escludere i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento delle prescrizioni di gara previste dal Codice Appalti, dal Regolamento ovvero da altre normative .
Pertanto è chiaro che, i bandi di gara ed i disciplinari non possono contenere prescrizioni a pena di esclusione non rapportabili a tali vigenti normative.
Qualora un’impresa concorrente dovesse riscontrare il richiamo ad eventuali esclusioni illegittime e non contemplate dalle normative, dovrebbe da considerarle nulle.
In particolare il comma 1 bis dell’art. 46 del D. Lgs 163/06 (Codice degli Appalti) evidenzia che:
“La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.
Con tale comma si è posta una pietra miliare in tema di esclusioni delle Imprese dalle gare d’appalto.
Così tutte quelle esclusioni ai sensi di detto comma sono nulle se contenenti clausole nei bandi di gara o nei relativi disciplinari non ritenute coerenti con le vigenti normative.
Per cui è il caso, di verificare attentamente le cause di esclusione dalle procedure di gara, le relative motivazioni da riscontrare nelle normative vigenti.




