Le offerte riportanti lo stesso ribasso, vanno considerate singolarmente nell’ambito del calcolo dell’anomalia.
E’ quanto confermato da una sentenza del Consiglio di Stato n° 3953 del 6.7.2012.
Tale sentenza, a seguito di un ricorso per una gara nella quale si contestavano i criteri per il calcolo della soglia di anomalia, ed in particolare era contestata la procedura di gara che nel calcolo appunto di detta soglia, due offerte riportanti lo stesso ribasso, erano state considerate singolarmente..
La Sentenza, nei passaggi salienti, puntualizza in particolare che non vi sono elementi dai quali, come regola generale, possa desumersi che in caso di offerte con identico ribasso, le stesse vadano considerate unitariamente come unica entità .
Unica eccezione a questa regola viene desunta per le offerte che nel calcolo per il taglio delle ali vengano a trovarsi a cavallo della percentuale del 10%.
In tale caso, la presenza di più offerte che presentino la medesima percentuale di ribasso, collocate a cavallo della soglia del 10%, non può che comportare l’effetto giuridico della loro integrale esclusione dal computo delle successive operazioni.
Per cui, la suddetta Sentenza, ha fornito un chiarimento fondamentale per le procedure di gara, nel momento in cui la casistica impone agli addetti, di prendere delle decisioni sostanziali e talvolta veloci, nell’espletamento delle procedure di gara.