
Con il D. Lgs.vo 25.11.2016 n°222, si riducono a cinque i titoli edilizi: Edilizia Libera, Cila, Scia, Permesso di costruire, permesso in alternativa alla Scia. Scompaiono la CIL e la Super Dia, non solo, ma sarà possibile effettuare, senza alcuna comunicazione tutti gli interventi relativi a :
• manutenzione ordinaria;
• installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
• interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
• opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;
• opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
• pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A)
• realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Invece sono soggetti a Permesso a Costruire:
• gli interventi di nuova costruzione;
• gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
• li interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;
• opere su immobili compresi nelle zone omogenee A, che comportino i mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli
Sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività:
• gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino le parti strutturali dell’edificio;
• gli interventi di restauro e di risanamento conservativo che riguardino le parti strutturali dell’edificio;
• gli interventi di ristrutturazione edilizia;
ma anche
• le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Ulteriore novità è l’articolo 6 bis del D.Lgs 380/2001 introdotto dal D. Lgs.vo 25.11.2016 n°222 che interessa gli “Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata”. Comprende tutti quegli interventi non soggetti a Edilizia Libera, ovvero non soggetti a Permesso a Costruire e non soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Essi sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione tenendo conto:
• delle prescrizioni degli strumenti urbanistici,
• dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente;
• del rispetto delle altre normative di settore come norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico;
• del rispetto delle normative contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.



