Vediamo quali sono le novità essenziali introdotte con la legge 106/2011 che ha aggiornato il Dpr 380/01in tema di procedure di Edilizia Privata
Iniziamo dalla documentazione da allegare alla domanda per permessi a costruire:
- Dichiarazione di un progettista abilitato che asseveri la liceità dell’intervento sia sotto il profilo di conformità agli strumenti urbanistici, sia a tutte le normative del settore ovvero antisismica, antincendio, di sicurezza, igienico sanitaria e di efficienza energetica:
- Atti di assenso da acquisire da parte del rup……anche mediante convocazioni di conferenza dei servizi;
Vediamo le novità sulla procedura per il rilascio di permessi a costruire:
- L’estensione da 15 a 30 giorni il lasso di tempo in cui il Rup può interrompere i termini entro i quali è tenuto a fare il provvedimento.
- Entro 90 giorni (per le città fino a 100.000 abitanti) ovvero entro i 150 giorni (per le città oltre i 100.000 abitanti) il tempo per l’adozione del provvedimento da parte del Rup.
- L’introduzione del “silenzio- assenso” sulle richieste di permesso a costruire, qualora il provvedimento non venga adottato in tempo utile dal Comune.
- Resta invece il “silenzio-rifiuto” per immobili vincolati paeseggisticamente o dal punto di vista ambientale o culturale, per i quali gli enti preposti al vincolo non si esprimano o manchi l’assenso.
- La sanzione penale per false dichiarazioni rese nell’ambito della documentazione allegata al permesso a costruire da parte del progettista, oltre che la segnalazione all’ordine professionale di competenza.
- Il Progettista in tal caso è assimilato alla sua funzione di esercente di un servizio di pubblica necessità.
- La sostituzione della Dia con la Scia con l’esclusione di quei casi dove con normative regionali sia alternativa al permesso a costruire.
- Il controllo della Scia entro 30 giorni (invece dei 60 giorni)