Dalla data di presentazione della Dia, dipende la quantizzazione degli oneri di urbanizzazione da liquidare al Comune.
E’ quanto in sostanza stabilito da una sentenza del Consiglio di Stato, la n°4669/2012 del 4.9.12 che ribadisce che tale termine è valido, anche qualora vi sia stata una successiva variazione delle vigenti norme e regolamenti , durante il periodo che va dalla presentazione della Dia all’inizio dei lavori.
La sentenza è fondamentale, infatti ribadisce la certezza delle regole vigenti all’atto della presentazione della Dia la quale costituisce un atto di volontà del privato ad intraprendere un’azione prevista già dalla norma.
La questione è relativa ad un’impresa che aveva proposto ricorso al Tar, contro un’intimazione di integrazione del contributo di costruzione successiva alla presentazione di una Dia.
Tale richiesta era conseguente all’aggiornamento, da parte del Comune, degli oneri di urbanizzazione, a seguito del quale l’impresa aveva proposto detto ricorso al Tar.
Il Tar, a seguito del ricorso, aveva emesso una sentenza nella quale riteneva che la Dia fosse soggetta comunque a modifiche normativa, fino alla compiuta efficacia della stessa, ossia fino alla data del possibile esercizio del potere interdittivo dell’Amministrazione.
Secondo la sentenza del Consiglio di Stato, vige l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione, in relazione alla situazione esistente al momento di presentazione della domanda, confermata dalla disciplina della denuncia di inizio attività, contenuta nella Legge regionale Lombardia n°12 che prevede che il calcolo degli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione, sia allegato al momento della presentazione della denuncia di inizio attività