Il Certificato di Agibilità è rilasciato dai Comuni su richiesta degli interessati, secondo i tempi che andremo di seguito ad illustrare.
Iniziamo partendo dalla richiesta, il Certificato di Agibilità va richiesto allo Sportello Unico, mediante istanza alla quale vanno allegati:
la dichiarazione di salubrità degli ambienti, la richiesta dell’ accatastamento, la dichiarazione di conformità delle opere previste in progetto con quelle realizzate effettivamente, la dichiarazione di conformità per gli impianti realizzati nell’immobile redatta dall’Impresa costruttrice.
Dopo tale istanza è previsto che nell’ambito dei dieci giorni successivi, lo Sportello Unico nomini un Responsabile del Procedimento.
Quest’ultimo, nei successivi trenta giorni, provvede ad istruire la pratica e ad emettere a firma di un dirigente preposto il rilascio del Certificato di Agibilità.
Il Rup, nei suddetti trenta giorni, provvede ad effettuare un’attenta istruttoria che prevede l’esame e la verifica della documentazione inerente l’istanza, con visita anche sui luoghi oggetto dei lavori, nonché ad eseguire una verifica dei presupposti legati alla conformità sismica, statica, nonchè norme inerenti il superamento delle barriere architettoniche.
In questi trenta giorni il Rup può richiedere l’ integrazione della documentazione, tale integrazione, però, non deve riguardare documenti che siano nella disponibilità del Comune o che sia tra quei documenti che si possono acquisire autonomamente.
Tale richiesta di integrazione, deve essere altresì motivata, per cui, solo a partire dall’integrazione prodotta dal richiedente, riprenderà il termine previsto dei trenta giorni per il rilascio del Certificato di Agibilità.
Come detto, entro i trenta giorni, il dirigente deve rilasciare tale Certificato di Agibilità ovvero deve negare tale certificato al richiedente.