L’Agenzia del Territorio propone una circolare, prot. 31892 del 22.6.12, per quanto riguarda l’accertamento catastale di immobili recanti impianti fotovoltaici
In essa, in particolare, sono evidenziati i criteri per l’attribuzione della categoria e della rendita che sono il principio dell’accertamento di questi immobili nella categoria “D/1 – Opifici”.
Nella suddetta circolare si sottolinea, altresì, la redditività dell’impianto fotovoltaico e la non facile amovibilità delle sue varie componenti impiantistiche.
Sono chiarite, inoltre, quali sono le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l’obbligo dell’accertamento, precisando che per esse è necessario procedere mediante una dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato.
La rideterminazione della rendita catastale dell’unità immobiliare a cui l’impianto risulta integrato, è obbligatoria allorquando, detto impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari o superiore al 15% .
E’ presa in considerazione, altresì, la ruralità degli immobili ospitanti impianti fotovoltaici per la promozione fatta dai legislatori dell’attività fotovoltaica in ambito rurale.
Per ottenere il riconoscimento di ruralità degli immobili ospitanti impianti fotovoltaici è da verificare che :
- l’azienda agricola esista con i suoi impianti, i terreni, i beni strumentali che siano correlati alla produzione agricola.
- che l’energia sia prodotta nell’ambito dell’azienda agricola;
- che l’impianto fotovoltaico sia nel comune dove sono ubicati i trerreni agricoli;
- che siano soddisfatti i requisiti previsti al paragrafo 4 della circolare 32 del 2009.