sabato, Aprile 18, 2026

CONDONO EDILIZIO: un parere su aree sottoposto al vincolo paesistico, anche se questo è successivo all’edificazione.

Il Consiglio di Stato a seguito di un ricorso di privati cittadini contro un ente locale, per la riforma di sentenze passate in giudicato dal Tar del Lazio, ha emesso la sentenza n° 06136 del 28.12.2017.
I fatti sono: il ricorso presentato dal ricorrente privato cittadino, al Tar per l’impugnazione di un parere ministeriale negativo e contraria al rilascio del nulla osta paesistico ed altri relativi a diversi interventi edilizi realizzati al medesimo tribunale per dinieghi di concessione edilizia.
Nell’istruttoria è emerco che l’Ufficio condono edilizio competente, sulle istanze presentate per gli interventi edilizi suddetti aveva verificato che “le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell’ente proprietari” e che “-che gli abusi insistono su un’area di notevole interesse ambientale”
La Sentenza del Consiglio di Stato, ha ribadito la validità delle precedenti sentenze di cui si chiedeva l’anullamento, evidenziando due principi fondamentali riportati nella sentenza: -“in primo luogo, nessun perfezionamento del silenzio assenso, una volta trascorsi 24 mesi dalle istanze, può ritenersi configurabile, dato che nella specie si ricade entro un’area vincolata sul piano paesistico (conf., “ex plurimis”, Cons. Stato, sez. VI, n. 5273 del 2017); “in secondo luogo, il fatto che le opere siano state realizzate prima della imposizione del vincolo, risalente al 1985, non assume rilievo ai fini della verifica di legittimità dei dinieghi di sanatoria: e infatti, ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo, il parere – previsto dall’art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 – dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, è necessario con riferimento all’esistenza del vincolo nel momento in cui deve essere valutata la domanda di condono; tale obbligo sussiste quindi anche per le opere eseguite prima che il vincolo sia stato apposto” (Cons. Stato, Ad. plen. n. 20 del 1999).

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