mercoledì, Dicembre 4, 2024

CONDONO EDILIZIO: riapertura dei termini?

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E’ stata pubblicata sul Burc (Bollettino Ufficiale Regione Campania) n° 57 del 7 agosto 2014, la legge regionale n°16 del 7 agosto 2014,  intitolata” Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia generale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014).

 L’articolo 1 comma 72 dispone che:

L’articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n.10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni)è così modificato:

a) al comma 1, il termine del “31 dicembre 2006” è sostituito dal seguente: ”31 dicembre 2015”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli dell’articolo 33 della legge 47/1985, compresi quelli indicati specificatamente alle lettere a), b), c) , d), del medesimo articolo, solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano l’inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse”

Per cui è chiaro che, quanto disposto al punto a) di detto comma 72, non è altro che una proroga alla definizione delle istanze di condono , il cui termine massimo plausibile era indicato alla data del 31 dicembre 2006, termine, come ben sappiamo,  disatteso da molti comuni, per cui lo stesso è stato portato al termine del 31 dicembre 2015.

Il punto b) del comma  72, invece, parla dell’inesorabile incondonabilità degli  abusi edilizi soggetti ai vincoli dell’articolo 33 della legge 47/1985, ovvero a quei vincoli che comportano l’ inedificabilità assoluta, se sono stati posti  prima alla realizzazione dell’opera oggetto di condono edilizio.

Per cui, potrebbe non essere più necessario il parere della Sovraintendenza, qualora il vincolo, risulti posto successivamente all’epoca dell’abuso.

Potrebbe essere un alleggerimento alle procedure di acquisizione dei pareri delle Sovraintendenze?

Staremo a vedere l’effettiva efficacia della norma.

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