sabato, Aprile 18, 2026

EDILIZIA: le detrazioni sui lavori di miglioramento strutturale degli edifici.

In questo articolo approfondiamo le modalità di cessione del credito, ovvero della detrazione spettante per gli interventi di adozione di misure antisismiche nelle opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico. Essa è prevista per gli interventi condominiali all’articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Ricordiamo che la detrazione è nella misura del 75 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per la realizzazione degli interventi edilizi da cui derivi una riduzione del rischio sismico e qualora determini il passaggio ad una classe inferiore di rischio. Diversamente, si ha una detrazione dell’85 per cento delle medesime spese, se dall’intervento ne derivi il passaggio a due classi inferiori di rischio. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000, moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Ricordiamo che detta cessione del credito, può essere esercitata solo ai sensi ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il relativo credito d’imposta, può essere ceduto dai condomini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito e comunque beneficiari della detrazione d’imposta prevista per la norma suddetta.
Inoltre il credito può altresì essere ceduto dai cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
Ma a chi altro può essere ceduto il credito?
Il credito può essere ceduto ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, e quindi alle ditte che effettuano lavorazioni e servizi, nonché ad altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.
Ma Come si fa?
Il singolo condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, ricordando che il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa.
Il condòmino. comunica all’amministratore del condominio entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale.
L’Amministratore del Comunica annualmente all’Agenzia delle entrate, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto nonché l’ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la terza parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
inoltre,  l’Amministratore consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione.
Il mancato invio della comunicazione dell’amministratore del condominio rende inefficace la cessione del credito.

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