Lo dice la la sentenza n. 38380 del 22/09/2015 della terza sezione penale della Corte di Cassazione, emessa a seguito di un ricorso ad una sentenza di un Tribunale “che ha emesso condanne per il reato di cui all’art. 44 lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione all’omessa esposizione nel cantiere della tabella indicante gli estremi degli atti autorizzativi e la descrizione dell’intervento edilizio in corso”
La Sentenza in questione ha specificato che “. Va premesso che il costante orientamento di questa Corte si è posto, sin dalla pronuncia delle Sez. U., n. 7978 del 29/05/1992, P.M. in proc. Aramini ed altro, Rv. 191176, riferita alla previgente, omologa, disposizione di cui all’art. 20 lett. a) della l. n. 47 del 1985, per giungere fino ad oggi, nel senso di ritenere che la violazione, da parte del titolare del permesso a costruire, del committente, del costruttore o del direttore dei lavori, dell’obbligo della esposizione di un cartello contenente gli estremi della concessione e degli autori dell’attività costruttiva sia penalmente sanzionata a condizione che detto obbligo sia espressamente previsto dai regolamenti edilizi o dalla concessione (cfr., tra le altre, Sez.3, n. 29730 del 04/06/2013, Stroppini ed altri, Rv. 255836; Sez.3, n. 46832 del 15/10/2009, Thabet ed altro, Rv. 245613; Sez. 3, n. 16037 del 07/04/2006,Bianco, Rv. 234330). In particolare le Sezioni Unite, con la pronuncia menzionata appena sopra, hanno posto l’accento, “nel contesto normativo in allora rappresentato dalla legge n. 47 del 1985, sull’art.4 della stessa che, intitolato “vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell’autorizzazione”
Per cui per la suddetta sentenza dichiara ”come anche la sola violazione dell’obbligo di apposizione del cartello fosse appunto considerata dal legislatore come ipotesi di presunta violazione urbanistico-edilizia e, come tale, di particolare rilevanza ai suindicati fini; aveva aggiunto, a riprova, come la sistemazione del prescritto cartello, contenente gli estremi della concessione edilizia e degli autori dell’attività costruttiva presso il cantiere, consentisse una vigilanza rapida, precisa ed efficiente dell’attività rispondendo allo scopo di permettere ad ogni cittadino di verificare se i lavori fossero o meno stati autorizzati dall’autorità competente. Di qui, dunque, la riconducibilità della condotta omissiva in questione all’interno dell’allora precetto dell’art.20 lett. a) della l.n. 47 del 1985 (e, oggi, dell’omologo precetto di cui all’art. 44 lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001) in relazione alla inosservanza delle norme di cui alla stessa legge”
Per cui la Sentenza evidenzia che “Va ricordato che l’obbligo di esposizione del cartello si rivolge, oltre che al costruttore e direttore dei lavori, anche al committente (Sez. 3, n. 29730 del 04/06/2013, Stroppini e altri, Rv.255836) sulla base di quanto espressamente previsto dall’art. 6 della l. n. 47 del 1985 e, oggi, dall’art. 29, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001; ne consegue che il committente- proprietario, autonomamente responsabile per legge, non può legittimamente abdicare al proprio obbligo di osservanza semplicemente facendo leva sul fatto di avere affidato i lavori e persona esperta e competente come appunto il direttore dei lavori, non essendo tale solo fatto (né la ricorrente ha allegato né dalla sentenza risulta che il direttore dei lavori – progettista avesse fornito rassicurazioni sull’adempimento della prescrizione) sufficiente a far venire meno la culpa in vigilando incombente sul committente stesso. Per tali ragioni questa Corte ha del resto, in più occasioni, specificato che “la responsabilità del committente trova fondamento nell’omissione della dovuta vigilanza, cui egli è tenuto in considerazione del fatto che l’opera soddisfa un suo preciso interesse; ed infatti ogni committente ha l’obbligo di accertarsi che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni amministrative perché la responsabilità penale, che grava sul destinatario di un obbligo imposto dalla legge, non può essere delegata ad altri (Sez.3 n. 47434 del 24/11/2011, Rossi, Rv. 251636; Sez. 3, n.37299 del 4/10/2006, Mazzotta ed altro, Rv.235075). La sentenza impugnata, correttamente applicando detti principi, ha dunque concluso nel senso che, indipendentemente dal fatto che ella fosse o meno presente sul cantiere, F.A. era tenuta ad esercitare, con la normale diligenza, la necessaria vigilanza circa l’adempimento dell’obbligo di esposizione, anch’ella dunque rispondendo del reato così come (e sia pure con un grado di colpa sicuramente inferiore come più oltre si vedrà) il coimputato progettista e direttore dei lavori”.