La Sentenza è quella relativa ad un dipendente di un’impresa deceduto a seguito di una caduta dall’alto.
Infatti un operaio generico, era sul tetto di un fabbricato, pedonabile (tranne in corrispondenza dei lucernai), per procedere ad attività lavorative di smantellamento del manto di copertura per poi porre in opera le lastre di alluminio;
Su detto tetto, non erano poste in opera misure di protezione, infatti mancava la tesata in acciaio alla quale il lavoratore avrebbe potuto assicurarsi tramite come previste cinture di sicurezza. Mentre percorreva il tetto in corrispondenza di un lucernaio, dal quale era stata tolta la rete metallica utilizzata per la protezione, ed il lavoratore stesso precipitava nel vuoto al suolo.
Detto lavoratore era dipendente di un’impresa subappaltatrice, per conto di un’impresa che aveva appaltato in prima persona i suddetti lavori.
La Sentenza evidenzia che” Dal contratto di appalto tra la subappaltatrice e la ditta appaltatrice . emergerebbe, infatti, con incontrovertibile chiarezza che, per le lavorazioni da svolgere, gli oneri di sicurezza erano a carico della ditta subappaltatrice”
La Sentenzia verifica altresì ceh “Viene affrontato poi il problema dell’ingerenza, ricordando come, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (vengono citate le sentenze 5069/1996 e 36857/2009) l’ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente dei lavori non si identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest’ultimo, ma deve considerarsi in un’attività di concreta interferenza sul lavoro altrui, tale da modificarne la modalità di svolgimento ed a stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull’esecuzione degli stessi. Si ricorda, ancora, che il committente risponde penalmente degli eventi dannosi subiti dai dipendenti dell’appaltatore quando si sia inserito nell’esecuzione dell’opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l’inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali poste a tutela degli addetti, esplicando così un effetto sinergico nella produzione dell’evento di danno; non può invece essere considerata ingerenza e non è pertanto idonea ad estendere all’appaltante obblighi e responsabilità proprie del datore di lavoro la condotta del committente che consista nella sollecitazione ad osservare le misure di sicurezza, ad adottare presidio di tutela, a comportarsi con prudenza e cautela (sentenza 3516/2000)”
Per cui “Le raccomandazioni di prestare attenzione alla ditta (subappaltatrice) sarebbero state peraltro rivolte proprio da quest’ultimo mentre l’odierna ricorrente non si sarebbe mai intromessa in alcun modo nella gestione dei lavori. Si afferma in ricorso che non si comprendeva da quale dato la Corte di appello desuma la costante presenza in cantiere della donna a fronte di un testimoniale di opposto avviso, tra cui lo stesso teste L., richiamato a conforto di tale circostanza, che tuttavia come detto, riferiva sulla circostanza che il responsabile di cantiere e non l’odierna ricorrente passasse in cantiere e desse qualche raccomandazione”.
Per cui :”Va ricordato che è costante l’orientamento di questa Corte regolatrice (cfr. sez. 4 n. 30857 del 14.7.2006, sodi, rv. 234828) secondo il quale, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro ,quantunque l’obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e
subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica con informazione reciproca, previsto
specificamente dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2,(oggi articolo 26 Legge 81/08 e smi) non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell’appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini, come nel caso in esame, dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch’egli delle conseguenze dell’infortunio eventualmente determinatosi.
Inoltre “La sentenza impugnata, dunque, opera un buon governo dei principi più volte affermati da questa Corte nel senso che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità
dell’appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l’evento si
ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa (sez. 4, n. 37840 del 1.7.2009, Vecchi ed altro,rv. 245275).