
L’anac con delibera n° 43 del 17.1.2018, ha chiarito in parere di precontenzioso ai sensi dell’art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016, ha chiarito che nei bandi di gara non è sempre corretto parlare in fase di qualificazione del concorrente, di richiedere di aver eseguito “tipologie di lavori analoghi” richiedendo altresì la specificità dei lavori oggetto del bando di gara.
Infatti, detta delibera, chiarisce che “la clausola del bando che richiede quale requisito di partecipazione lo svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, riferiti a tipologie di lavori analoghi”,….. ossia interventi puntuali sulla materia oggetto della gara,……” non è legittima perché, in violazione delle Linee guida n. 1 assimila impropriamente il concetto di lavori analoghi con quello di lavori identici, con conseguente ingiustificato sacrificio del principio della massima partecipazione.



