sabato, Aprile 18, 2026

NUOVO CODICE APPALTI: i criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

In questa sezione, stiamo trattando in più puntate, le principali novità introdotte dal  primo decreto correttivo, pubblicato sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 con l’acronimo di D. Lgs 19.4.2017 n°56, decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

 In questa dodicesima puntata valuteremo le novità introdotte Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)  del D Lgs 50/2016, nel quale sono stati introdotti i seguenti commi.

Sono stati inseriti nuovi contenuti al comma 2:

  1. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma l, sono tenuti in considerazione per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

E’ stato sostituito completamente il comma 3:

  1. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione.

 

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