
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 03/01/2017, n. 2 la Linea Guida n° 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” sulla indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto.
Vediamo i punti essenziali della suddetta Linea Guida n°6.
Ambito di applicazione:
L’ambito di applicazione dell’art. 80 del codice, si applica agli appalti e alle concessioni nei settori ordinari sia sopra che sotto soglia, i settori speciali quando l’ente aggiudicatore è un’amministrazione aggiudicatrice.
Se non è un’amministrazione aggiudicatrice gli operatori economici che richiedono di essere iscritti in un sistema di qualificazione o che richiedono di partecipare alle procedure di selezione possono
includere i motivi di esclusione di cui all’art. 80 ed il comma 5 lett c) sonio presi in considerazione anche:
1. I motivi di esclusione individuati dall’art. 80 del codice vanno presi in considerazione anche ai fini della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 84, comma 4);
2. ai fini dell’affidamento dei contratti ai subappaltatori e della relativa stipula (art. 80,
comma 14);
3. in relazione all’impresa ausiliaria nei casi di avvalimento (art. 89, comma 3);
4. ai fini della partecipazione alle gare del contraente generale (art. 198).
Ambito di oggettivo
Come ambito oggettivo si devono considerare quali cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c):
1. gli illeciti: professionali gravi tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento.
Secondo il principio delle significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto,
La Stazione Appaltante deve valutare i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell’esecuzione di precedenti contratti, in particolare:
• la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio;
• la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l’applicazione di penali o l’escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina.
Per cui assumono rilevanza, a titolo esemplificativo:
• l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
• le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
• l’adozione di comportamenti scorretti;
• il ritardo nell’adempimento;
• l’errore professionale nell’esecuzione della prestazione;
• l’aver indotto in errore l’amministrazione circa la fortuità dell’evento che dà luogo al ripristino dell’opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell’amministrazione stessa;
• nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all’esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell’art. 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06);
• negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06).
Secondo il principio delle gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara:
la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’esclusione del concorrente:
• i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti
• i comportamenti finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell’amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente.
In maniera semplificativa potrebbero essere i seguenti:
• «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante»,
• alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione
• all’adozione di provvedimenti di esclusione;
• all’attribuzione dei punteggi.
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