sabato, Aprile 18, 2026

GARE DI APPALTO: il progettista può essere anche il verificatore del progetto?

verificatore del progetto

Il progettista può essere anche il verificatore del progetto? Il Presidente dell’Anac, mediante il Comunicato del Presidente del 30.4.2025, ha offerto chiarimenti in merito alla compatibilità tra lo svolgimento dell’attività di verifica e l’attività di progettazione afferente al medesimo progetto.
Come recita il comma 3 dell’art. 34 dell’Allegato 1.7 al d.lgs. 36/2023 “Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo” Con un parere di precontenzioso n. 928 del 16.10.2019, l’Anac ha già chiarito che nelle cause di incompatibilità nelle procedure di gara, le stesse portano direttamente all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di affidamento, ed ancora che l’articolo 95 Del Codice degli Appalti, intitolato “cause di esclusione non automatica” prevede che qualora si determini una situazione di conflitto di interesse, attraverso la partecipazione di un operatore economico, ne derivii irrimediabilmente la sua esclusione. La Stazione Appaltante, rileva direttamente il configurarsi del conflitto di interessi, per cui richiede le verifiche in concreto e sulla base di prove specifiche. L’accertamento del n conflitto di interessi non è automatico, ma deve essere pronunciata all’esito di una valutazione della stazione appaltante in ordine alla situazione concreta. L’Anac con il comunicato del Presidente del 30.4.2025, evidenzia come si debba prevedere già nei bandi di gara per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione, tra i requisiti di partecipazione, il non aver svolto attività di progettazione, per il medesimo progetto, cui afferisce l’attività di verifica. Ricorda, infine, che l’eventuale falsa dichiarazione resa dal concorrente nella gara per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione comporta, oltre all’esclusione dalla procedura, la conseguente segnalazione da parte del RUP ad ANAC ai sensi del comma 15 dell’art. 96 del d.lgs. 36/2023, che nel caso di dichiarazione resa con dolo o colpa grave e tenendo conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione, potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto

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