
Con la deliberazione n. 162/2018/PAR la Corte dei Conti competente ha dato il proprio parere in merito al quesito se l’incentivo del 2% ai tecnici interni delle Amministrazioni e delle Stazioni Appaltanti, per incarichi interni di direzione lavori, sia da calcolarsi sugli importi di lavori forniture e e servizi di appalti affidati mediante gara o procedure competitive, ovvero se il valore è quello conseguente al prezzo finale del lavoro. In particolare, se vada riconosciuto anche per eventuali perizie di variante che siano redatte durante il corso dei lavori.
I FATTI: un Comune aveva fatto un’istanza di parere alla la Corte dei Conti, per capire se i compensi da pagare con l’importo del 2% andava pagato sul prezzo di aggiudicazione, ovvero se vada calcolato con l’importo di ultimazione dei lavori (e quindi comprensivi degli importi delle Perizie di Variante).
Ebbene la deliberazione di cui sopra evidenziava che:
“In dettaglio, come di recente chiarito da questa Sezione (del. n. 140/2018/PAR), i commi 1 e 2 dell’art. 113, nel testo risultante dalle modifiche di cui all’art. 76 del d.lgs. 19/04/2017 n. 56, statuiscono che, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di 4 direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale….”per cui:
“…….In tale contesto, con riferimento al previgente quadro normativo che circoscriveva l’operatività degli incentivi agli appalti di lavori, la Corte dei conti ha ritenuto erogabile l’incentivo “qualora nel corso dell’esecuzione di un’opera pubblica o lavoro si renda necessario redigere, da parte del personale dipendente dall’Ente, una perizia di variante e suppletiva con incremento dell’importo dei lavori affidati, rientrante negli ambiti consentiti dalla norma vigente, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, con la specificazione che l’incentivo stesso deve essere correlato all’importo della perizia di variante” (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 97/2014/SRCPIE/PAR) e quindi:
“……Il presupposto indefettibile ai fini dell’erogazione dell’incentivo in esame deve allora essere rinvenuto nell’effettivo espletamento, in tutto o in parte, di una o più attività afferenti alla gestione degli appalti pubblici; conseguentemente, deve ritenersi legittimo il riconoscimento dell’emolumento anche in ipotesi di affidamento all’esterno di una delle attività tassativamente elencate, purché venga remunerata solo l’attività di supporto a quest’ultima effettivamente svolta dai dipendenti dell’ente. Infine, con riferimento al quesito sub 3), l’art. 113 più volte citato non sembra contenere alcuna disposizione nel senso della necessaria previsione di un valore minimo d’importo a base di gara per l’applicazione degli incentivi de quibus…..
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