
Il riciclo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione è ormai regolato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 28 giugno 2024, n. 127, ed il suo nome è “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”, e lo stesso è in vigore a partire dal 24.9.2024 . In particolare, l’articolo 5 intitolato “Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni” individua il produttore, che spesso nell’edilizia, coincide con l’operatore economico che nelle proprie lavorazioni effettivamente produce i rifiuti. Il suddetto decreto, evidenzia come, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato, è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).Come previsto dalla norma, per la produzione di aggregato recuperato, sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1(che trovate di seguito) e al relativo punto 1, mentre per gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale sono elencati nella Tabella 1, punto 2. Il produttore attesta, il rispetto dei criteri, per l’aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato, ma prima del suo utilizzo, mediante il modello 3 (che trovate di seguito). Il produttore di aggregato recuperato, conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità suddetta, per un periodo di cinque anni dalla data dell’invio della stessa all’Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo. Il produttore di aggregato recuperato, preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. Detti campioni, sono conservati presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell’invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati
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