Il verbale di concordamento dei nuovi prezzi intercorso tra l’impresa e la direzione dei lavori è impegnativo per l’impresa, dal momento della sottoscrizione del relativo verbale: al contrario non vincola la stazione appaltante fino a che non sia intervenuta l’approvazione da parte dell’organo superiore, il quale può apportare modifiche o disporre soppressioni. Non possono ritenersi vincolanti per l’amministrazione, se non nei limiti in cui la relativa pretesa è stata da questa riconosciuta, i nuovi prezzi che sono stati, in linea di massima concordati dall’impresa con la direzione dei lavori e inseriti in uno schema di perizia suppletiva. (Collegio arbitrale, 20 maggio 1992). Il verbale di concordamento nuovi prezzi, in particolare, dovrà contenere:
• Gli estremi e l’importo del contratto principale;
• Il numero del verbale;
• La data, il luogo e il ribasso d’asta per il concordamento dei nuovi prezzi;
• L’elenco dei nuovi prezzi (o sovraprezzi) contrassegnati con la sigla NP… e con numerazione progressiva, in modo da essere distinto dai prezzi contrattuali:
• Le motivazioni per la stipula del verbale;
• La dichiarazione di non alterazione dell’importo contrattuale.
Al verbale devono essere allegati:
• La relazione di accompagnamento;
• L’analisi di singoli prezzi;
Nel contesto del verbale di concordamento l’appaltatore dovrà esplicitamente dichiarare di accettarli e ciò prima di essere sottoposti all’approvazione dell’amministrazione. Condizione essenziale per la contestazione del nuovo prezzo è la mancata accettazione, da parte dell’appaltatore, del prezzo fissato dalla stazione appaltante; per cui nessuna incidenza può avere la circostanza che il direttore dei lavori e l’appaltatore abbiano preventivamente concordato un prezzo maggiore di quello determinato successivamente dalla stazione appaltante, concordamento che deve risultare da un apposito verbale. (Collegio arbitrale, 15 gennaio 1990). Il verbale di concordamento nuovi prezzi, deve essere redatto in bollo, in duplice copia, e sottoscritto, in segno di completa accettazione, dal direttore dei lavori e dall’appaltatore, vistato dal responsabile del procedimento, e registrato nelle forme prescritte.