
La legge di Bilancio 2018, ovvero la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62, ha portato due sostanziali modifiche al Codice degli Appalti D. Lgs n°50/2016 e s.m.i. ovvero:
• Modificato il termine per l’emissione dei certificati di pagamento, ovvero il pagamento degli acconti nei lavori, per cui è stato inserito un articolo 113 bis che specifa che : “I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore”.
• Sono stati ampliate i settori per gli incentivi di importo del 2% dell’importo contrattuale per funzioni tecniche, come riportato nell’articolo 113 del Codice degli Appalti, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , ricordando che detti incentivi sono validi per i lavori riguadano:
1. le attività di programmazione della spesa;
2. valutazione preventiva dei progetti;
3. l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
4. l’incarico di direzione dei lavori;
5. l’incarico di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico etc;
Ebbene tali incentivi vanno estesi anche ai servizi e forniture. Infatti all’articolo 113 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stato aggiuntto un comma 5 bis che prevede che “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.
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