Ebbene si, infatti l’articolo 106 c.8 del D. Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti), prevede che la Stazione Appaltante debba comunicare all’ANAC, le modificazioni del contratto di appalto di cui al comma 1 lettera b (lavori, servizi e forniture supplementari) e al comma 2 (varianti per errori progettuali) entro 30 giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione all’Anac, è prevista una sanzione di importo compreso tra € 50 ed € 100 per ciascun giorno di ritardo nella comunicazione.
L’Anac, a sua volta, pubblica le modifiche contrattuali evidenziando: l’amministrazione, l’aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di contratti pubblici per lavori servizi o fornitura, vanno comunicate dal RUP entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante all’Osservatorio Regionale. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Anac irroga alla Stazione Appaltante una sanzione amministrativa compresa tra 50 e 200 euro per ogni giorno di ritardo nella comunicazione.
Per gli appalti di importo pari o superiori alla soglia comunitaria, l’art.106 al comma 14 prevede, per le varianti in corso d’opera di importo eccedente il 10% dell’importo originario del contratto, la trasmissione da parte del Rup all’Anac entro 30 giorni dall’approvazione da parte della Stazione Appaltante, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione ed a una relazione del Rup. In caso di mancata o tardiva comunicazione, l’Anac irroga alla Stazione Appaltante una sanzione amministrativa compresa tra 50 e 200 euro per ogni giorno di ritardo nella comunicazione.




