mercoledì, Giugno 25, 2025

IMPRESE APPALTATRICI: è un reato grave non richiedere l’autorizzazione al subappalto nei cantieri.

Concrete constructing bridge

 

 

 

 

 

A chi non è successo, almeno qualche volta, di far lavorare nei propri cantieri delle Imprese Subappaltatrici, anche per piccoli importi, senza la relativa autorizzazione della Stazione Appaltante.

I rischi per l’Appaltatore sono notevoli vediamo in dettagli-:

Un primo  profilo di violazione riguarda la  sicurezza dei cantieri, e dal punto di vista operativo l’accesso di una nuova Impresa in cantiere comporta una serie di procedure da applicare..

Il rischio però può essere ancora più grave, basti pensare ad un cantiere in cui dovrebbe operare un’unica Impresa Appaltatrice, per cui non vi è PSC, Coordinatore per la Sicurezza, notifica enti etc ed invece inavvertitamente e senza autorizzazione della Stazione Appaltante, ne operano più di una contemporaneamente.

Verrebbero violate tutte le normative inerenti la sicurezza cantieri (D Lgs 81/08 e smi)  con l’applicazione anche di norme penali a cascata sulle figure operanti nell’appalto (Appaltatore, Subappaltatore, Direttore Lavori, Rup etc) .

Dal punto di vista strettamente normativo penale, per quanto  previsto dalla legge 646/82 e smi l’Appaltatore che concede lavorazioni in subappalto, senza la preventiva autorizzazione dello stesso da parte della Stazione Appaltante, è punibile con l’arresto nonché con un’ ammenda pecuniaria.

Invece dal punto di vista civile, le  lavorazioni eseguite dal subappaltatore, senza la preventiva autorizzazione dello stesso da parte della Stazione Appaltante , non costituisce titolo su cui effettuare richiesta di pagamento per i lavori eseguiti.

Per cui è il caso di richiedere già in fase di gara la possibilità di subappaltare le lavorazioni bnei limiti di legge andando anche a specificare le categorie di lavoro stesse.

 

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