mercoledì, Giugno 25, 2025

RISERVE DELL’IMPRESA: la decadenza delle Riserve dell’Impresa Appaltatrice

La decadenza delle riserve iscritte dall’Impresa Appaltatrice è quanto di peggio possa accadere, per cui le contestazioni da quest’ultima pretese possono vanificarsi. Diventa un danno notevole per l’Impresa e molte volte la causa è dovuta soltanto a vizi formali.

Proviamo ad esaminare alcuni eventi che comportano la decadenza delle riserve:

  • La tardiva formulazione dell’iscrizione della riserva: il caso tipico è quello dell’iscrizione della riserva sul registro di contabilità da parte dell’Impresa Appaltatrice, ad uno stato di avanzamento successivo rispetto a quello in cui si sono verificati i fatti oggetto della riserva stessa;
  • La sottoscrizione del registro di contabilità da parte dell’Impresa Appaltatrice, senza la conferma delle riserva iscritte ad uno stato di avanzamento precedente;
  • La mancata esplicazione della quantizzazione delle riserve nel tempo utile, come previsto  dal comma 3 dell’articolo 190 del Dpr 207/2010
  • La mancata conferma da parte dell’Impresa Appaltatrice, delle riserve alla sottoscrizione del conto finale;
  • La mancata iscrizione delle riserve nei tempi tecnici previsti per la sua sottoscrizione come previsti dal comma 2 dell’articolo 190 del Dpr 207/2010

In particolare, il comma 5 dell’articolo 190 del Dpr 207/2010, stabilisce che le riserve decadono qualora l’Appaltatore non ha provveduto a firmare il registro di contabilità, oppure lo ha firmato, ma senza iscrivere le riserve stesse.

Ricordiamo che le riserve vanno esplicate, dall’Appaltatore) nei successivi 15 giorni dall’iscrizione delle stesse, diversamente le stesse decadono e così le relative domande a cui si riferiscono.

Altra ipotesi di decadenza sostanziale delle riserve è quella prevista dal comma 5 dell’articolo 163 del Dpr 207/2010, in tema di determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto di appalto.

E’ questo caso potrebbe essere collegato all’esigenza contrattuale di eseguire maggiori lavori e che l’Appaltatore non accetti i prezzi determinati ed approvati dalla Stazione Appaltante mediante dei nuovi prezzi.

In tal caso, i nuovi prezzi possono essere ingiunti dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, seppur per questo non remunerativi e quest’ultimo è costretto a dare esecuzione alle lavorazioni o delle somministrazioni di detti prezzi.

In tal caso, l’Appaltatore può iscrivere riserva negli atti contabili relativamente a tale inconveniente, diversamente se esso non pone alcuna riserva, gli stessi nuovi prezzi si intendono definitivamente accettati.

E’ importante sottolineare che per l’Appaltatore è importante iscrivere le riserve sul Registro di Contabilità all’atto della firma della contabilità lavori degli acconti contrattuali.

(Riproduzione Riservata)

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Vedi anche “Le Riserve dell’Impresa quantizziamo il danno alla sospensione lavori illegittima

Leggi anche: ” la sospensione lavori illegittima e la necessità della perizia di variante

 

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