lunedì, Settembre 7, 2026

LAVORI PUBBLICI: la verifica dei requisiti e la Determinazione dell’AVCP

London

Con la Determinazione n. 1 del 15/01/2014 , l’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici ha focalizzato l’attenzione sull’all’art. 48 del D. Leg.vo 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici) per quanto riguarda il controllo sul possesso dei requisiti.

Il suo contenuto è costituito pertanto dalle linee guida per l’applicazione del suddetto art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

In detta  determinazione è ribadito che tale processo di verifica nelle procedure di gara, è obbligatoria senza alcun margine di discrezionalità sia per le gare sopra che sotto soglia comunitaria e sia per quelle aggiudicate con la procedura aperta, ristretta, negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara o con dialogo competitivo.

Le indicazioni  espresse nel bando o nella lettera di invito, riguardano le prova che gli operatori economici sono tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nonché i requisiti minimi di partecipazione previsti nel bando di gara ed i criteri per la valutazione degli stessi.

Ricordiamo che i requisiti del suddetto articolo 48 del Codice, riguardano in particolare economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Secondo la Determinazione dell’Avcp, in caso di carenza dei requisiti generali dell’aggiudicatario, la stazione appaltante oltre a provvedere alla revoca dell’aggiudicazione, deve procede all’incameramento della cauzione, questo in applicazione dell’art. 75, comma 6, del Codice, per la mancata stipula del contratto dell’affidatario.

Nei controlli riguardanti gli appalti di progettazione ed esecuzione dei lavori,  l’Autorità chiarisce l’interpretazione sul progettista indicato da un’impresa concorrente o partecipante come mandante all’interno di un raggruppamento, e analizza il caso in cui questi non riesca a comprovare la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara.

Nei controlli invece riguardanti gli avvalimenti . la verifica del possesso dei requisiti oggetto di avvalimento in capo all’impresa ausiliaria, quindi i controlli di cui all’articolo 48 vanno fatti per l’impresa appaltatrice e la relativa impresa ausiliaria.

Pertanto i requisiti di avvalimento chiaramente devono essere posseduti da parte dell’impresa ausiliaria per intero  e quindi è da escludere che l’impresa ausiliaria, a sua volta, possa avvalersi dei requisiti di un’impresa terza e pertanto è vietato l’avvalimento a cascata.

Per cui, in ogni caso, l’esito negativo della verifica dei requisiti dell’impresa ausiliaria, comporta l’esclusione di gara e l’escussione della relativa cauzione provvisoria prestata.

Inoltre secondo l’Autorità le esclusioni possono disporsi anche per l’impresa ausiliaria.

Leggi o Scarica la Determinazione n.1 del 2014

Leggi anche le sezioni EDILIZIA, LAVORI PUBBLICI, GARE D’APPALTO, CANTIERE.

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