martedì, Settembre 10, 2024

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: il Piano Operativo di Sicurezza va redatto?

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Dalla risposta data dalla Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad un quesito sull’applicazione dell’articolo 28 comma 3 bis del D. Lgs 81/2008 che recita” In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, comma modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 161 del 2014, se è rapportabile, il tempo di novanta giorni, anche alla redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza).

Ebbene la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto che tale tempistica non è valida anche per la redazione del POS, poiché non soolo non è previsto dalla legge ma anche perché tale tempistica non permetterebbe, prima dell’inizio del lavoro, al Coordinatore per l’esecuzione di verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza che è da considerarsi come piano di dettaglio del più generale PSC (Piano della Sicurezza e Coordinamento)

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