giovedì, Marzo 28, 2024

NOVITA’ SBLOCCA CANTIERI: prima l’apertura delle offerte e poi le verifiche amministrative.

 

Il nuovo comma 5 dell’art. 36, come modificato dal Il Dl 32/2019, Decreto Sblocca Cantieri, prevede che “le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti”recependo l’art. 56, comma 2, della direttiva 2014/24/UE Ma è importante che sia previsto nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura.
In tal caso, le Stazioni Appaltanti, verificano in maniera imparziale e trasparente che non ci siano motivi di esclusione, solo per il concorrente che è risultato il migliore offerente, e di altri concorrenti scelti a campione, non ricorrano motivi di esclusione, e che vi siano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83. Chiaramente, in fase successiva a tali verifiche, si procederà eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia prevista dall’articolo 97 del Dlgs 50/2016 e smi, mentre rimane in essere il controllo, dopo l’aggiudicazione, sul possesso dei requisiti del concorrente aggiudicatario richiesti ai fini della stipula del contratto.

Leggi anche: NOVITA’ SBLOCCA CANTIERI: le novità sul calcolo matematico dell’anomalia per le gare di appalto. o anche EDILIZIA: 7 modifiche sostanziali che saranno introdotte dal Decreto Sblocca Cantieri.

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